Il testamento divisionale ha un’utilità importantissima. Quella di dividere l’eredità prima della morte, evitando liti tra gli eredi nella successione ereditaria.
La divisione con il testamento divisionale. L’assegno divisorio semplice (art.733 codice civile)
Con il testamento divisionale, il testatore detta le regole relative alla futura divisione ereditaria. Queste regole per la formazione delle porzioni spettanti agli eredi hanno un valore obbligatorio. Sostituiscono quelle generali e astratte del codice civile. Si parla in tal caso del c.d. assegno divisorio semplice. In sostanza, tutti i beni cadono in comunione ereditaria, ma in sede di futura formazione delle porzioni si devono rispettare le indicazioni del testatore (art. 733 c.c.). Un limite alle disposizioni divisorie dettate dal testatore è dato dall’intangibilità della quota. La norma stabilisce che le particolari disposizioni nel testamento per la formazione delle porzioni sono vincolanti per gli eredi “salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore”. Tale articolo, secondo la giurisprudenza, va interpretato alla luce del favor testamenti. Significa che la volontà del testatore rimane vincolante ove sia compatibile con il valore delle quote. La compatibilità sarà riscontrabile tutte le volte che il testatore raggiunga un perfetto equilibrio tra valore dei beni e quote con l’imposizione di un conguaglio. Tuttavia, si ritiene valido un futuro accordo fra coeredi per dividere l’eredità in modo difforme dalle indicazioni date dal de cuius nel testamento.
La divisione delegata dal testatore ad un terzo
Il testamento può delegare il futuro progetto di divisione all’opera di un terzo non erede o legatario. Un’altro modo per regolare la successione ereditaria evitando una causa giudiziale. È stato chiarito in giurisprudenza che la clausola testamentaria che attribuisce ad uno degli eredi la facoltà di scelta dei beni per la formazione delle varie porzioni, rientra nella previsione dell’art. 733, 1° comma. Come tale è valida, mentre non è delegabile a un erede o legatario la stima dei cespiti ereditari. La divisione del terzo, delegato nel testamento, vincola gli eredi, tranne nel caso in cui sia riconosciuta giudizialmente contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua. Quando il testatore si limita a dettare le regole per la futura divisione tra gli eredi, e quindi con efficacia obbligatoria per gli eredi stessi, siamo nella fattispecie di cui all’art. 733 c.c. Quando il testatore intende invece a compiere egli stesso la divisione totale o parziale dei suoi beni fra gli eredi, con effetti reali immediati siamo nella fattispecie di cui all’art. 734 c.c. (collegamento con l’articolo del blog)
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