Perché utilizzare una società semplice immobiliare per la mera detenzione del patrimonio familiare? Una società “cassaforte” di immobili. Che non svolge attività d’impresa. Tale strumento facilita la pianificazione successoria. Evitando diverse problematiche della comunione immobiliare. Con il costo di gestione più basso. E notevoli punti di forza: civili e fiscali. Vediamoli.
Introduzione alla società semplice immobiliare di mero godimento
I principali vantaggi della società semplice immobiliare di mero godimento
- Ha una piena capacità giuridica. Cioè può essere titolare di ogni sorta di diritto o di beni
- Può avere la funzione di aggregatore di ricchezze di più persone fisiche. Per una agevole amministrazione unitaria. Con maggiori vantaggi col crescere del patrimonio
- Evita le problematiche della comproprietà immobiliare (cause di divisione)
- Facilità la pianificazione successoria
- Le quote sociali possono essere detenute da società straniere. In tal modo proteggendo l’investimento da creditori personali. Può dunque pienamente assolvere ad una necessità di protezione del patrimonio
- E’ sottoposta a tassazione diversa dalle società commerciali, cioè la stessa delle persone fisiche
- Ha bassi costi di gestione
- La semplicità di forma, consente, a differenza delle società di capitali, di effettuare conferimenti senza perizie.
- C’è una grande flessibilità di disciplina che permette molte varianti alla struttura base. Secondo le esigenze.
Importante. Con riguardo ai benefici fiscali. Lo scopo della società semplice immobiliare deve essere semplicemente quello di locare gli immobili. Senza che vengano prestati servizi aggiuntivi. Non si potrebbe svolgere un’attività organizzata di locazioni con servizi. Come per appartamenti “vacanza” dove il locatore fornisce servizi aggiuntivi.
Alcuni esempi
Si può prevedere l’obbligo di rimanere in società fino al suo naturale termine. Oppure un diritto di recesso libero da parte di ogni socio. Magari dopo un periodo di permanenza necessaria. Si possono convenire liberamente le modalità di liquidazione della partecipazione del socio. In denaro o anche in natura. Ciascun socio potrebbe uscire dalla società riprendendosi quanto apportato. Tenuto conto dei ricavi o delle perdite prodotte. In una società di capitali i criteri di liquidazione della partecipazione sono invece estremamente rigidi. Ciò avvicina notevolmente la società semplice a un fondo aperto immobiliare.
La gestione
Pianificazione successoria
La stessa flessibilità vi è per le successioni a causa di morte. La disciplina stabilisce l’obbligo di liquidazione della quota agli eredi ovvero lo scioglimento o la continuazione della società. Ma è possibile prevedere un obbligo di liquidazione a carico della società. In sostanza la società semplice immobiliare consente la trasmissione unitaria del patrimonio. Evitandone il frazionamento proprio fra più eredi. Ad essi saranno attribuite le quote sociali. (link pianificazione successoria).
La società semplice immobiliare come protezione del patrimonio
Fiscalità
Conferimento nella società semplice immobiliare
La società semplice all’atto del conferimento sconta l’imposta di registro in misura fissa (€ 200). Nel caso di conferimento di beni immobili il tributo opera in misura pari al 9%. Salva l’applicazione delle aliquote differenziate a seconda della natura dei beni conferiti. La base imponibile è costituita dal valore venale dei beni conferiti al netto delle passività accollate alla società conferitaria.
Determinazione del reddito
Per determinare il reddito della società semplice immobiliare si sommano i redditi appartenenti a ciascuna categoria. Al pari delle persone fisiche.
Con riferimento ad alcune macro categorie reddituali:
- Redditi fondiari. La determinazione rimane eminentemente catastale per la società semplice immobiliare.
- Plusvalenze di natura immobiliare. Come le persone fisiche. Per la società semplice immobiliare la cessione di immobili acquistati da più di cinque anni non costituisce fattispecie imponibile. Invece costituisce fattispecie imponibile la cessione di aree fabbricabili. Indipendentemente dalla data e dalle modalità di acquisizione dell’area
Imputazione del reddito
Il reddito prodotto dalle società semplici è imputato per trasparenza ai soci in base alle quote di partecipazione agli utili di ciascun socio. Indipendentemente dall’effettiva percezione. Su tali redditi di partecipazioni i soci applicheranno l’imposta personale su basi progressive. L’IRPEF delle persone fisiche socie.
Importanti aspetti:
- la società ha solo il codice fiscale e non la partita iva
- non applicazione degli studi di settore;
- “certificazione” del canone di locazione con semplice ricevuta, in luogo della fattura;
- classificazione del reddito prodotto quale reddito fondiario;
- applicazione dell’imposta di registro per gli immobili locati nella misura prevista per le persone fisiche (2%). Si ritiene applicabile quanto previsto per imprenditore individuale. (Risoluzione 20.10.2008, n. 390/E)
- mantenimento dello status di sostituto d’imposta.
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