Accettazione dell’eredità, quando con il beneficio d’inventario

L’accettazione dell’eredità è un atto molto importante. Ne derivano infatti svariate conseguenze patrimoniali. L’avv. Forcella ti spiega quando accettare con beneficio d’inventario

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Accettazione dell’eredità, i rischi. Gli articoli 752 e seguenti del Codice Civile dispongono che l’erede è chiamato a rispondere dei debiti del defunto. La responsabilità dei coeredi al pagamento dei debiti è in proporzione alle singole quote ereditarie. Salvo una differente disposizione testamentaria. Il chiamato dovrà pagare i debiti non soltanto attraverso i beni ricevuti in eredità Nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti, dovrà intaccare il proprio patrimonio personale.

L’accettazione o la rinuncia dell’eredità

L’unico modo per non ereditare i debiti del defunto è quello di rinunciare all’eredità. Tale scelta può essere compiuta entro 10 anni dall’apertura della successione. Il termine è brevissimo, di soli tre mesi, se il chiamato all’eredità è nel possesso anche di uno solo dei beni del defunto.

L’accettazione con beneficio di inventario

C’è un’alternativa alla rinuncia all’eredità per l’erede – che non abbia chiaro il quadro dei debiti e del patrimonio del defunto. Costio può optare per l’accettazione con beneficio di inventario. L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede. Così facendo, l’erede non sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari, oltre il valore dei beni ricevuti in successione. E neppure dei legati .

Cosa comporta l’accettazione con beneficio d’inventario

Tale forma di accettazione ha un’importante conseguenza. Tutti i creditori non potranno agire in esecuzione nei confronti del patrimonio dell’erede. Ma solo sui i beni da questi ottenuti con la successione. Il patrimonio personale dell’erede è dunque salvo.

Come si formalizza?

L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario si formalizza con dichiarazione ricevuta da un notaio. Oppure dal cancelliere del Tribunale del circondario dove si è aperta la successione. Quindi è inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale. Entro un mese, la dichiarazione è trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. La dichiarazione di accettazione con benefico d’inventario è preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario.

I termini da rispettare

Attenzione ai termini. Se l’erede è in possesso di beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Non facendolo, salvo possibilità di ottenere dal tribunale una proroga di ulteriori tre mesi, l’erede si considera abbia accettato puramente e semplicemente. Medesima conseguenza se, redatto l’inventario, entro il termine di quaranta giorni non dichiari se accetta oppure rinuncia all’eredità. Se l’erede  non è in possesso di beni ereditari può fare la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fin quando il diritto di accettare non sia prescritto. Solo in questo caso il termine è di 10 anni. Una volta fatta la dichiarazione di accettazione e con beneficio d’inventario, l’inventario andrà fatto entro 3 mesi. Salvo possibilità di proroga per ulteriori tre mesi. altrimenti il chiamato all’eredità verrà dichiarato “erede puro e semplice”.

Quando il beneficio d’inventario è obbligatorio?

L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario è obbligatoria se l’erede è un minore oppure un emancipato. Nonché per le associazioni, le fondazioni e gli  enti non riconosciuti.

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