1. Il Blocco Cautelare del Conto e la Prassi della Quietanza Congiunta
Alla notizia della morte dell'intestatario, gli istituti di credito e Poste Italiane applicano immediatamente il blocco cautelare del conto corrente e la decadenza automatica di qualsiasi delega conferita in vita. Per ottenere la svincolo delle somme e la liquidazione del saldo, le banche richiedono di prassi:
- Consegna del certificato di morte e presentazione della Dichiarazione di Successione registrata;
- Presentazione dell'atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di erede;
- Sottoscrizione di una quietanza congiunta da parte di tutti i coeredi legittimi o testamentari.
Quando tra i familiari sussistono controversie o un coerede rifiuta di firmare la quietanza, l'istituto tende a paralizzare lo svincolo, congelando le somme liquide a tempo indeterminato. Questa prassi burocratica è tuttavia contraria ai principi stabiliti dal Codice Civile e dalla giurisprudenza.
2. Il Diritto del Singolo Erede di Incassare la Propria Quota (Cassazione S.U. 24657/2007)
I crediti del defunto (incluso il saldo attivo giacente sul conto corrente o sui depositi titoli) entrano a far parte della comunione ereditaria, ma ciascun coerede ha il diritto autonomo di riscuoterli.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 24657/2007) hanno stabilito che i crediti ereditari non si dividono automaticamente ope legis tra i coeredi, ma entrano nella comunione. Tuttavia, ciascun coerede può agire individualmente verso il terzo debitore (la banca) per chiedere il pagamento dell'intero credito o della propria quota ereditaria, senza che sia necessaria la presenza in giudizio di tutti gli altri eredi (assenza di litisconsorzio necessario).
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3. Svincolo Conti e Fondi Postali Senza Quietanza: La Sentenza n. 440/2026 del Tribunale di Ferrara
Un fondamentale punto di svolta sul rifiuto degli istituti postali e bancari di svincolare il denaro in assenza di tutti gli eredi è stato fissato dalla Sentenza n. 440 del 3 giugno 2026 del Tribunale di Ferrara (R.G. 1884/2025).
La vertenza è insorta a seguito del rifiuto opposto da Poste Italiane alla liquidazione della quota di saldo del conto corrente e del controvalore di strumenti finanziari della defunta madre a favore di due coeredi, eccependo la mancanza del consenso e della firma del terzo coerede sulla base della normativa speciale del D.P.R. 256/1989. Il Tribunale di Ferrara ha confermato il decreto ingiuntivo emesso a carico dell'istituto, sancendo tre principi decisivi:
Principi di Diritto del Tribunale di Ferrara (Sent. n. 440/2026):
- Inapplicabilità della Disciplina Speciale del Risparmio Postale a Conti e Fondi: Il saldo del conto corrente ed il controvalore degli strumenti finanziari non rientrano nella disciplina speciale del D.P.R. 256/1989 (riservata esclusivamente ai Buoni Postali Fruttiferi ed ai Libretti di Risparmio), ma seguono la disciplina comune dei rapporti bancari. Ciascun coerede ha diritto di chiedere il pagamento del credito ereditario in proporzione alla propria quota senza che l'istituto possa opporre il dissenso degli altri eredi.
- Abrogazione dell'Obbligo di Quietanza Congiunta Post-2002: Per i rapporti costituiti dopo il 30 giugno 2002, l'art. 8 del D.M. 6 giugno 2002 non subordina più la liquidazione alla quietanza congiunta di tutti i coeredi né consente all'istituto di opporre il dissenso di uno di essi come ostacolo allo svincolo, salvo che non sia stato notificato un formale atto giudiziale da cui risulti l'indisponibilità del credito.
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Qualora il conto fosse cointestato tra il defunto ed un terzo (o un solo erede), in successione cade di norma la sola quota del 50% di spettanza del de cuius. Tuttavia:
- Cointestazione a Firma Disgiunta: Il cointestatario superstite potrebbe tentare di prelevare l'intero saldo avvalendosi della facoltà di operare autonomamente.
- Notifica di Formale Opposizione: Per sventare il pericolo che il cointestatario si appropri di denaro non suo, ciascun erede ha il potere di notificare tempestivamente alla banca o a Poste una **diffida e formale opposizione all'utilizzo disgiunto**, obbligando l'istituto a congelare la quota ereditaria.
5. Come Agire Legalmente se la Banca o Poste Rifiutano lo Sblocco
In presenza di un rifiuto ingiustificato dell'istituto di credito di svincolare la quota spettante all'erede che ha presentato la documentazione successoria regolare, la strategia legale prevede:
- Invio di Diffida e Messa in Mora Formale: Contestazione del rifiuto con richiamo esplicito alla Sentenza S.U. Cassazione n. 24657/2007 ed al D.M. 6 giugno 2002;
- Ricorso per Decreto Ingiuntivo in Tribunale: Deposito di un ricorso monitorio per ottenere dal Giudice l'ordine perentorio di pagamento della somma giacente a carico dell'istituto con addebito delle spese legali, come confermato dal Tribunale di Ferrara.
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