Esterovestizione, cosa significa? Cosa comporta? Quando si verifica in caso di Holding estera a tutela del patrimonio immobiliare familiare? Una Holding estera che controlla immobili in Italia. Ed anche all’estero. Parliamo di gestione immobiliare pura. Non di un’impresa di costruzioni.
La società holding immobiliare pura può assicurare protezione. Dai creditori. Con costi fiscali ridotti nell’intestazione degli immobili. Ma possono esserci problemi di esterovestizione. Cerchiamo di capirne di più.
Cos’è l’esterovestizione? E’ il fenomeno per cui il fisco considera una realtà giuridica, pur formalmente estera, comunque assoggettata a tassazione italiana. Una struttura fiscalmente italiana. Ma subdolamente “estero vestita”. Ma quali sono le condizioni per la possibile contestazione di esterovestizione ad una Holding immobiliare familiare? Quale deve essere la sua struttura per non incorrere nel pagamento di tasse in Italia? Vediamo la normativa di riferimento.
L’art.73 Tuir (società estera diventa italiana)
La prima norma di riferimento è l’articolo 73 del d.p.r. 917/1986 (Tuir). Contiene i criteri alternativi che consentono al Fisco di riqualificare in Italia la residenza fiscale di una società straniera. Parliamo della riqualificazione dell’intera società. Vediamo il terzo comma. Le società, gli enti ed i. Trust sono considerati fiscalmente residenti in Italia. quando per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni) hanno avuto in. Italia. la sede legale. la sede dell’amministrazione. o l’oggetto principale.
Non prendiamo in esame il comma 5 bis dell’art.73. Non prendiamo in considerazione il caso in cui la Holding estera detenga anche quote di società italiana. Parliamo infatti della Holding immobiliare pura.
L’art.162 Tuir (stabile organizzazione di società estera diventa italiana).
La seconda norma è l’art.162 d.p.r. del 917/1986 (Tuir). Spiega quando una società estera ha una stabile organizzazione in. Italia che deve essere assoggettata al fisco italiano. Dunque non tutta la società è considerata italiana. Ma solo la stabile organizzazione invi presente. Per semplicità vediamo i due commi più interessanti.
Il primo comma: … l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.
Il nono comma: …Il fatto che un’impresa non residente con. o senza stabile. Organizzazione nel territorio dello. Stato controlli un’. Impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le. Imprese siano controllate da un terzo. Soggetto esercente o no attività d’impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile. Organizzazione dell’altra.
Conclusione: quando l’esterovestizione?
Dalla lettura dei due articoli si può tratte una conclusione importante. La società immobiliare holding pura non svolge attività di amministrazione. Ma semplice attività di direzione. Al più potrebbe essergli contestato di essere una stabile organizzazione in Italia. Ai sensi dell’art. 162 del d.p.r. n. 917/1986. Non può essergli contestata l’esistenza di una sede di amministrazione.
Anche la giurisprudenza richiede strutture estere di puro artificio oltrefrontiera. Citiamo una importante pronuncia sul tema della fittizia residenza fiscale all’estero. La sentenza n. 1694/41/2014 della. Commissione tributaria provinciale di Roma. La riqualificazione della residenza fiscale può avvenire, in particolare in ambito. UE, solo in presenza di strutture artificiose estere.
In Italia è svolta un’attività di direzione e controllo (tipica della. Holding). Non un’attività amministrativa. La holding immobiliare pura però non deve avere una stabile organizzazione. In Italia. Si rientrerebbe allora nell’art.162 del d.p.r. Ci vogliono pertanto delle accortezze. Vediamole.
La stabile organizzazione italiana
Alla Holding potrebbe essere contestata l’esistenza una stabile organizzazione italiana. Quando c’è un potere direttivo estero. Ma anche un potere amministrativo italiano. Quando essa in Italia non si occupi solo delle strategie generali. Ma anche dell’effettiva gestione di un’unità. Operativa italiana. La funzione amministrativa conferisce generalmente la natura di stabile. Organizzazione se è svolta da una sede secondaria in Italia. Per sede secondaria si intende una struttura ivi costituita. In locali acquistati o locati dalla. Holding. Oppure con personale assunto da quest’ultima, che agisce in suo nome. Quindi la Holding deve evitare personale e strutture in Italia. Altrimenti il rischio di vedersi contestare l’esterovestizione è concreto.
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