Fideiussione bancaria, un’alta possibilità di librazione del garante. Abbiamo già visto la liberazione causata da un modello Abi illegittimo (prov.55/2005 Banca d’Italia). Analizziamo ora il caso della non corretta informazione al garante da parte dell’Istituto di Credito. La mancata trasparenza della Banca. Alla conclusione del contratto e durante il rapporto.
La banca è tenuta a vari obblighi nei confronti del fideiussore. Il venir meno da alcuni obblighi può comportare la totale liberazione dalla fideiussione bancaria. Tra questi l’obbligo di informazione al garante. Ogni caso ha le proprie particolarità. Esaminiamo la sentenza n. 16827/16 della Cassazione. Se ne possono trarre importanti insegnamenti generali.
La sentenza Cass. 16827/16: un caso di liberazione dalla fideiussione bancaria
La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro il fideiussore. Il garante si opponeva. Eccepiva che la banca era venuta meno all’obbligo di buona fede e trasparenza. Cioè non lo aveva informato dell’aggravamento del rischio. La Cassazione ha accolto la domanda del garante opponente. La fideiussione bancaria è nulla quando il comportamento della banca beneficiaria non rispetta la correttezza/buona fede nell’esecuzione del contratto. La mala fede della banca si verifica quando la banca abbia concesso al debitore principale nuovi finanziamenti. Senza informare il garante. Nonostante il peggioramento delle condizioni economiche del garantito. Si tratta di una situazione molto frequente.
Cosa dice la sentenza: la banca deve agire anche nell’interesse del fideiussore
Quanto c’è un garante, la banca non può fornire nuovo credito al debitore principale che ella sa essere insolvente. L’istituto di credito deve prestare la dovuta attenzione anche all’interesse del fideiussore. Cosa dice la sentenza 16827/16? I giudici hanno osservato che la banca aveva mantenuto finanziamenti pur conoscendone le difficoltà economiche del debitore principale. Aveva esclusivamente confidato nella solvibilità del fideiussore. Così trasferendogli l’aumentato rischio della fideiussione bancaria. Senza informare il garante dell’aumentato rischio. Per tale motivo, secondo i giudici, la banca era incorsa nella violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale. Obblighi che trovano origine negli articoli 2 della Costituzione. E artt. 1175 e 1375 del cod. civ.
Approfondimenti sulla fideiussione bancaria omnibus
La vicenda riguarda una fideiussione bancaria omnibus. Che è realizzata solitamente su un modello Abi. Un modello sbilanciato in favore dell’istituto bancario. La banca vuole anzitutto evitare eccezioni relative al rapporto principale. E’ solitamente previsto l’immediato pagamento da parte del fideiussore “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”. Il fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva richiesta di pagamento al debitore principale. In deroga all’art. 1944 cod. civ. Il legislatore è stato costretto ad intervenire con la legge 17 febbraio 1992 n. 154. Ha preteso l’indicazione del limite massimo dell’importo garantito dal fideiussore (v. art. 1938 cod. civ.). Ha stabilito inefficacia delle clausole che dispensino la banca dal richiedere la “speciale autorizzazione” prima di fare credito al cliente debitore, qualora le sue condizioni economiche si aggravino. In molti casi il modello Abi è nullo.
La tutela del fideiussore: il principio ispiratore degli obblighi informativi
Le modifiche del 1992 alla disciplina della fideiussione bancaria sono state dettate dall’esigenza di non lasciare il fideiussore in balia della banca. Le principali modifiche. L’introduzione del massimale. E’ l’introduzione dell’art.1956 c.c.:
Il fideiussore è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.
Il fideiussore va informato su nuove concessioni di finanziamento. Ne va richiesta l’autorizzazione. E se la situazione del debitore peggiora? A prescindere da nuovi finanziamenti? Al garante va assicurato un canale di conoscenza. Deve poter decidere di interrompere i suoi impegni se muta la situazione del debitore. La fideiussione bancaria omnibus non può esporre il fideiussore ad un rischio illimitato. E inconsapevole. E’ utile un richiamo alle norme generali sulla trasparenza dei rapporti bancari. Artt. 115 e seguenti del TUB. Sono norme che provengono dal diritto privato europeo. Che pongono vincoli di forma ai comportamenti ed agli atti. Per limitare lo squilibrio tra le posizioni di partenza dei soggetti coinvolti.
L’art.1956 c.c. e la buona fede della banca
Il generale obbligo della buona fede determina un ampliamento degli obblighi d’informazione. L’obbligo di buona fede è previsto dall’art.1375 c.c. La violazione dell’art. 1956 cod. civ. e dell’art.1375 c.c. deve essere accertata di volta in volta dal giudice. Il Tribunale valuterà se la banca ha fatto credito secondo un comportamento di correttezza e buona fede. E se viene accertata la responsabilità del finanziatore per aver fatto credito “senza la speciale autorizzazione” del garante fideiussore? Quest’ultimo potrebbe essere liberato per l’intero dalla fideiussione bancaria. E non per la singola erogazione concessa non autorizzata. Da queste indicazioni si ricava il principio secondo cui l’art. 1956 cod. civ. costituisce applicazione della clausola generale dell’obbligo di correttezza e di buona. Si sanziona con la liberazione del fideiussore, il comportamento non corretto del creditore.
Conclusioni sul caso analizzato
La sentenza della cassazione 16827/2016 appare condivisibile. Si era manifestato un notevole peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore. Rispetto a quelle conosciute dal fideiussore al momento dell’apertura del rapporto. Tale peggioramento metteva a repentaglio la solvibilità del debitore. E aumentava il rischio del garante. La banca, operatrice professionale, era tenuta a tutelare l’interesse del fideiussore. Perché egli era inconsapevole. Se l’Istituto non voleva perdere il beneficio della garanzia, doveva comportarsi con correttezza e buona fede. Doveva salvaguardare il fideiussore contraente debole. Comunque interrompendo ogni ulteriore finanziamento.
Quali conseguenze pratiche per i fideiussori?
La Sentenza è importante. E’ stata pronunciata dal giudice più elevato. Anche se non a Sezioni Unite. I principi espressi influiranno le decisioni dei Magistrati inferiori. I Tribunali e le Corti d’Appello. Eventuali pronunce di magistrati inferiori sarebbero infatti ribaltate dalla Cassazione. A meno di un mutamento di orientamento.
Quindi, il fideiussore può opporsi al pagamento della fideiussione con:
- opposizione a decreto ingiuntivo
- costituzione in cause civili di merito
- opposizione all’esecuzione
Il fideiussore può però procedere direttamente per vedersi liberare dall’obbligo di pagare la fideiussione bancaria. Può proporre cause per:
- accertamento della nullità della fideiussione bancaria
- condanna della banca al risarcimento dei danni
- condanna della banca alla restituzione di quanto già pagato
- cancellazione dalla centrale rischi
Ogni posizione ha però la sua specificità. Non si può fare un discorso generale. Bisogna dimostrare che, nello specifico, la fideiussione era stata predisposta su modello ABI. Che non c’è stata trattativa tra le parti. Va verificato che la nullità non sia stata superata da un giudicato.
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