Interessi moratori usurari. Il 2018 è l’anno della svolta?

Interessi moratori usurari? Tra interpretazioni sfacciatamente favorevoli alla banca o al cliente, una disamina obbiettiva. Il 2018 è l’anno della svolta a vantaggio del cliente?

I principi su interessi moratori usurari originari in ord. 23792/2017

Il 2017 si è chiuso con una pronuncia della cassazione molto dibattuta. Parliamo dell’ordinanza Cass. 23192 del 4/10/2017. Un’ordinanza generica e sommaria, ma contenente almeno 3 punti fermi  sugli interessi moratori usurari.  Punti in disaccordo con diverse sentenze dei tribunali in tema di usura originaria.

  1. In caso di clausola di interessi moratori usurari in origine, il mutuo diviene interamente gratuito. Con correlativo obbligo della banca di restituire addirittura l’ interesse corrispettivo “regolare” ricevuto nel corso del mutuo. Questa è infatti la sanzione di legge per l’usura in un mutuo (art.1815 c.c. e 644 c.p.).
  2. In caso di clausola, gli interessi corrispettivi vanno restituiti anche se la banca non ha mai in concreto chiesto gli interessi moratori usurari pattuiti. Perché la gratuità è una sanzione ad una clausola illecita.
  3. Per capire se sono interessi moratori usurari occorre guardare ai rigidi tassi soglia della legge 108/96 stabiliti dalla Banca d’Italia (TEGM). L’interesse moratorio e corrispettivo hanno natura diversa. E’ normale che l’interesse moratorio è maggiore. Nonostante ciò si devono applicare i tassi soglia senza maggiorazione.

Questi principi sono rivoluzionari?

I 3 principi fissati dalla cassazione sono rivoluzionari. Nel senso che raramente i tribunali li avevano applicati. E nessun tribunale li aveva applicati insieme. Perché questa riluttanza dei giudici di merito? Proviamo ad applicare in concreto questi principi in tema di interessi moratori usurari, con un esempio pratico:

Un privato compra una casa con un mutuo ventennale. Ottiene dalla banca un interesse corrispettivo molto basso. Non c’è usura sull’interesse corrispettivo, anzi … Dopo 20 anni il mutuo si conclude regolarmente con il pagamento di tutte le rate. Tutto normale. Ma se il privato dopo anni scopre nel contratto una clausola con interessi moratori usurari, può farsi restituire dalla banca 20 anni di interessi corrispettivi. Per i tribunali questa sanzione contro la banca è esagerata. Una mora del 3%, da sempre normale, frequentemente farebbe divenire il contratto affetto da usura.  E dunque interamente gratuito. Con relativi obblighi di restituzione.

Le sentenze dei tribunali sugli interessi moratori usurari originari

Vi indichiamo un  paio di sentenze della giurisprudenza di merito (tribunali). Sentenze apparentemente contrarie all’ordinanza della Cassazione.

  • Tribunale di Brescia n.1828 del 8/6/2017.  Non c’è usurarietà del tasso di interesse applicato dalla banca. Gli interessi moratori, non essendo riconducibili al “corrispettivo” di una prestazione di denaro previsto dall’art. 644 c.p., non devono essere conteggiati.
  • Tribunale di Milano n.16873 del 16/02/2017. La legge antiusura ha previsto che le rilevazioni statistiche siano condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi. In considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del denaro. Non dunque anche con riferimento agli interessi di mora. Per questi è differente la natura di prestazione

Prevale l’interpretazione della cassazione (clienti) o dei tribunali (banche)?

Le nostre regole di procedura stabiliscono che i giudici sono indipendenti tra loro. Quindi i tribunali possono discostarsi dalla cassazione. Certamente la cassazione è autorevole. Condiziona nel tempo l’orientamento dei tribunali. Anche perché la corte di cassazione ha il potere di “cassare” le sentenze di merito. L’impressione è però che l’ordinanza Cass. 23192 del 4/10/2017 non sia stata una decisione granché ponderata. Il contenuto è generico. Non sempre chiaro. Rivolto a risolvere una singola questione concreta. E’ anche vero che i principi esposti dalla cassazione, a vantaggio del cliente, paiono il linea con le norme di legge. O meglio con una stretta interpretazione delle norme di legge. L’usura è un’attività illecita e la legge, con gli art.1815 c.c. e 944 c.p., intende sanzionarla pesantemente. Senza guardare in faccia se chi commette l’usura è una banca. Qualche scappatoia, la cassazione, se vuole, potrebbe però anche concepirla. Quindi è meglio attendere una sentenza meditata. L’ordinanza non è sufficiente a dare oggi certezze pro cliente.

Torniamo alla domanda iniziale, l’anno 2018 è quello della svolta?

Probabilmente si. Presumibilmente sarà l’anno in cui la cassazione detterà, con una sentenza, la linea di diritto in tema di interessi moratori usurari originari. Sarà la linea a favore della banca o del cliente? Non abbiamo la sfera di cristallo. Molto dipenderà dai risvolti pratici. Coloro che si trovano in condizione di interessi usurari in origine, pattuito in contratto, sono relativamente pochi. Ormai tutte le banche si sono adeguate. Da anni hanno inserito una clausola di salvaguardia che elimina la questione. Il problema c’è per mutui fino al 2006-2007. Per alcuni istituti di credito.   Il nostro parere? Se la cassazione riterrà che non si determinerà un tracollo di alcune banche, forse l’ordinanza Cass. 23192/2017 sarà confermata. I principi ribaditi estesamente in una vera sentenza della cassazione. Da quel momento i tribunali dovranno necessariamente adeguarsi. I nostri consigli:

  • Rivolgetevi ad un avvocato per mostrargli il contratto di mutuo
  • Se rientrate in un’ipotesi di usura, inviate una raccomandata di messa in mora (anche con l’avvocato). Evita le prescrizioni.
  • Per la causa di restituzione degli interessi corrispettivi, usate prudenza in attesa di capire meglio la situazione. E per redigere il miglior atto di citazione.
  • Se invece siete attaccati dalla banca, con esecuzioni e pignoramenti, l’avvocato saprà utilizzare la questione usura nella sua strategia di difesa.

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