Società semplice holding, la tassazione dei dividendi

Società semplice holding, la tassazione dei dividendi provenienti da un’operativa (srl o spa). E’ regolata dal principio del “look through. Quali differenze con altre società holding? In particolare, quali differenze con snc, sas e srl holding. La s.s. fa risparmiare? In questo articolo risponderemo a queste domande. Invece per le caratteristiche più generali sulla s.s. immobiliare puoi leggere l’articolo dedicato (link).

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Società semplice holding, la tassazione dei dividendi in super trasparenza

Andiamo subito al punto. Nella società semplice holding, la tassazione dei dividendi avviene in super trasparenza. Come sappiamo, i dividendi percepiti dalla holding snc e sas concorrono a formare reddito imponibile in capo al socio per il 40%, 49.72% o per il 58.14%. La percentuale varia a seconda del momento di maturazione. Invece, nel caso della società semplice holding si attua una sorta di super trasparenza. In sostanza, il dividendo proveniente da una società di capitali, a) non deve essere dichiarato dal socio della società semplice. E b) il dividendo addirittura non transita in alcun quadro dichiarativo del modello SP della società semplice socia.

Cosa significa Trasparenza Pura 

Nella società semplice holding, la tassazione dei dividendi è regolata dal “look through“. Cosa significa? La norma di riferimento è l’art. 32-quater del D.L. 26/10/2019 n. 124. L’articolo che regola le modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici.  La norma è stata modificata dall’art. 28 del D.L. 8/4/2020, n. 23. Si tratta del c.d. Decreto Liquidità.  Orbene, i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020 corrisposti ad una Società Semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci. Ciò comporta la conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Questo regime della “trasparenza pura”  opera solo per gli utili delle azioni e strumenti finanziari similari. Sia italiani che esteri. Invece, gli altri redditi della Società Semplice, se non assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva,  concorrono a formare il reddito complessivo della Società Semplice, imputato pro quota ai soci esistenti alla chiusura del periodo d’imposta. Tale regime è definito della “trasparenza opaca”.

Società semplice holding, la tassazione dei dividendi secondo l’Agenzia Entrate

Sull’applicazione della norma si è espressa l’Agenzia delle Entrate. Esaminiamo la risposta 486/2022 su specifico interpello di un contribuente. Spiega Agenzia delle Entrate.

… i dividendi distribuiti alla società semplice si considerano percepiti direttamente dai soci nel momento in cui sono corrisposti alla società semplice. …

… Tale nuova modalità di imputazione dei dividendi ai soci della società semplice comporta che gli stessi non concorrono a formare il reddito complessivo della società semplice …

… la tassazione dei dividendi prescinde dalla loro distribuzione in favore dei soci (tassazione per imputazione)…

Conclusione sulla tassazione dei dividendi in capo alla s.s. holding

Quindi, traiamo le conclusioni. I dividendi corrisposti alla Società Semplice sono  imputati per trasparenza direttamente ai suoi soci.  Ciò significa che la tassazione avviene come se le partecipazioni da cui provengono gli utili siano possedute dai soci stessi. E la Società Semplice non esistesse! Pertanto i dividendi sono tassati direttamente in capo ai suoi soci. Con conseguente applicazione del regime fiscale a cui il socio è sottoposto.

La tassazione dei dividendi in capo a socio persona fisica non imprenditore

Ai sensi del già citato art.32 quater D.L. 124/2019, se il socio della Società Semplice è persona fisica non imprenditore si trae quando segue.

La quota di dividendo a lui imputabile subisce la ritenuta d’imposta o l’imposta sostitutiva del 26% a titolo definitivo (art. 32-quater, primo comma, lettera c, del D.L. n. 124/19). E non deve essere inclusa nella dichiarazione in quanto i dividendi distribuiti alla Società Semplice dalla Società emittente saranno tassati da quest’ultima, nella sua qualità di sostituto d’imposta (Vedi: Risposta n. 486/2022 ad istanza di interpello);

Società semplice holding, la tassazione dei dividendi in capo a socio non residente

Se invece il socio della s.s. è soggetto non residente, la sua quota di dividendo sconta la ritenuta d’imposta. O l’imposta sostitutiva del 26% (ridotta all’1,20% se si tratta di una società UE o SEE) soggetta ad imposta nel proprio paese di residenza, salva l’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni). Sul punto si legga la citata Risposta n. 486/2022.

La tassazione degli utili in capo a socio snc, sas o imprenditore individuale
  • una società in nome collettivo, un’accomandita semplice o un imprenditore individuale (soggetti tenuti all’applicazione dell’articolo 59 del TUIR)la quota di dividendo ad essa imputabile concorre al suo reddito imponibile imputato per trasparenza nella misura del 58,14% (esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 41,86% del loro ammontare)(art. 32-quater, primo comma, lettera b, del D.L. n. 124/19).
Società semplice holding, la tassazione dei dividendi in capo a socio società di capitali o un Trust commerciale

Vediamo ora il caso di un socio tenuto all’applicazione dell’articolo 89 del  TUIR (soggetto all’imposta sul reddito delle società ai sensi dell’art. 73 del TUIR), quindi, una società di capitali, un ente commerciale o un trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, la quota di dividendo ad essi imputabile concorre alla formazione del suo reddito imponibile Ires nella misura del 5% (esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare)(art. 32-quater, primo comma, lettera a, del D.L. n. 124/19).

La tassazione degli utili in capo a socio Trust non commerciale

Inoltre, se il socio è un Trust (non commerciale), residente in Italia,  la quota di dividendo ad esso imputabile concorre al suo reddito imponibile Ires nella misura del 100% (art. 32-quater, primo comma, lettera c-bis, del D.L. n. 124/19). Qualora si scelga la società semplice holding, la tassazione dei dividenti rende molto spesso non conveniente l’intestazione tramite Trust.

Società semplice holding, la tassazione dei dividendi in capo a un soggetto residente in uno Stato a regime fiscale privilegiato.

Infine, Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 32-quater  D.L. 124/2019 resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1, TUIR.
Quindi, se il dividendo proviene da una società a fiscalità privilegiata concorre alla formazione del reddito dei soci residenti della Società Semplice holding nella misura del 100%. Salvo comunque l’applicabilità delle esimenti di cui all’articolo 47-bis, comma 1, TUIR.

Società semplice sostituto d’imposta

Inoltre, la Società Semplice holding, per i dividendi percepiti in regime di “trasparenza pura”, non è considerata sostituto d’imposta. Riordiamo infatti che sostituti d’imposta sono solo gli intermediari. O, in mancanza, l’emittente. I sostituti opereranno pertanto la ritenuta d’imposta nei confronti dei soci persone fisiche residenti non imprenditori. E di quelli esenti da Ires o dei non residenti.

Dividendi di fonte estera percepiti da una Società Semplice
Il Decreto liquidità, modificando l’art. 32-quater, ha esteso  il regime della trasparenza pura ai dividendi in capo alle società semplici che provengono da partecipazioni estere. Al pari dunque degli utili provenienti da partecipazioni italiane. Tuttavia, per stabilire se la Società emittente non residente deve assumere il ruolo di sostituto d’imposta  bisogna verificare se questa ha o non ha in Italia una stabile organizzazione. Infatti, se Società emittente non residente avesse una stabile organizzazione italiana, essa assumerà comunque il ruolo di sostituto d’imposta.

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