Quando una famiglia o un imprenditore decide di riorganizzare il controllo di società operative (S.r.l. o S.p.A.) attraverso una struttura cassaforte, la società semplice holding emerge come uno degli strumenti più efficienti, flessibili ed economici del diritto italiano.

Tuttavia, il tema centrale per valutare l'opportunità di questa scelta riguarda la tassazione dei dividendi provenienti dalle società partecipate. L'introduzione dell'articolo 32-quater del D.L. 124/2019 (modificato dal Decreto Liquidità) ha introdotto il regime di "super trasparenza" (o *look-through*), cambiando radicalmente le regole del gioco rispetto alle tradizionali holding commerciali (S.n.c., S.a.s. o S.r.l.).

1. La Normativa di Riferimento: L'Art. 32-quater D.L. 124/2019 ed il Principio Look-Through

A partire dal 1° gennaio 2020, i dividendi distribuiti dalle società di capitali a una società semplice holding non costituiscono più reddito autonomo della società semplice stessa.

In virtù del principio del *look-through* (trasparenza pura), la legge stabilisce che i dividendi incassati dalla società semplice si intendono percepiti direttamente dai soci. Di fatto, ai fini fiscali la società semplice viene "trasparente" o "disapplicata": la tassazione avviene come se le partecipazioni societarie fossero possedute direttamente dalle persone fisiche o giuridiche che ne compongono la compagine sociale.

L'Interpretazione dell'Agenzia delle Entrate (Risposta ad Interpello n. 486 del 4 ottobre 2022): L'Agenzia delle Entrate ha confermato espressamente che i dividendi distribuiti alla società semplice si considerano percepiti dai soci nel momento stesso in cui vengono corrisposti alla società.

Conseguenza fondamentale: tali utili non concorrono a formare il reddito complessivo della società semplice e non devono transitare in alcun quadro del Modello SP della società. La tassazione avviene a prescindere dall'effettiva e successiva distribuzione finanziaria della società semplice in favore dei suoi soci (tassazione per imputazione).

2. Trasparenza Pura vs Trasparenza Opaca nella Società Semplice

Per comprendere il funzionamento fiscale della società semplice occorre distinguere due regimi di imputazione dei redditi:

3. Tassazione dei Dividendi in base alla Tipologia di Socio

In applicazione del principio del *look-through*, il trattamento fiscale della quota di dividendo imputata varia in base alla natura giuridica del socio della società semplice:

A. Socio Persona Fisica non Imprenditore (Art. 32-quater, co. 1, lett. c)

La quota di dividendo imputabile alla persona fisica sconta la ritenuta d'imposta o l'imposta sostitutiva del 26% a titolo definitivo. Il socio non deve includere la somma nella propria dichiarazione dei redditi personale, poiché la ritenuta viene operata direttamente alla fonte.

B. Socio Soggetto IRES / Società di Capitali (Art. 32-quater, co. 1, lett. a)

Se socio della società semplice è una S.r.l., S.p.A. o ente commerciale (soggetto all'art. 89 del TUIR), la quota di dividendo ad esso riferibile concorre alla formazione del reddito imponibile IRES soltanto nella misura del 5% (gode dell'esclusione del 95% ex PEX), subendo la tassazione ordinaria IRES del 24% (pari a un prelievo effettivo dell'1,2%).

C. Socio Imprenditore Individuale, S.n.c. o S.a.s. (Art. 32-quater, co. 1, lett. b)

Se il socio è un'impresa individuale o una società di persone commerciale (soggetti all'art. 59 del TUIR), la quota di dividendo concorre al reddito imponibile nella misura del 58,14% (con esclusione dal reddito del restante 41,86%).

D. Socio Trust Non Commerciale (Art. 32-quater, co. 1, lett. c-bis)

Qualora il socio della società semplice sia un Trust non commerciale residente in Italia, la quota di dividendo imputata **concorre integralmente al suo reddito imponibile IRES nella misura del 100%**. Per questo motivo, l'intestazione di quote di società semplice holding tramite Trust risulta spesso fiscalmente sconveniente.

E. Soci Non Residenti e Paesi a Fiscalità Privilegiata

Per i soci non residenti si applica la ritenuta d'imposta del 26% (ridotta all'1,20% per società UE/SEE), fatte salve le convenzioni contro le doppie imposizioni. Se invece il dividendo proviene da società partecipate ubicate in Stati a regime fiscale privilegiato (art. 47-bis TUIR), l'utile concorre al reddito del socio nella misura del 100%.

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4. Operatività del Sostituto d'Imposta: Chi Applica la Ritenuta?

Uno dei dubbi operativi più ricorrenti riguarda il ruolo della società semplice come eventuale sostituto d'imposta. Sul punto la norma è chiarissima:

La società semplice holding non è considerata sostituto d'imposta per i dividendi percepiti in regime di trasparenza pura.

L'obbligo di applicare la ritenuta d'imposta del 26% ricade direttamente sulla **società operativa emittente che distribuisce il dividendo** (oppure sull'intermediario finanziario). La società semplice si limita a rilasciare alla società emittente una dichiarazione sostitutiva che attesti la composizione della propria compagine sociale (quote spettanti a persone fisiche, società IRES o non residenti), consentendo all'emittente di operare le ritenute corrette.

5. Confronto Fiscale: Società Semplice Holding vs S.r.l., S.n.c. e Trust

Per comprendere se la società semplice holding faccia realmente risparmiare imposte, occorre paragonarla alle altre strutture di controllo:

6. Tabella Riassuntiva della Tassazione dei Dividendi

Tipologia di Socio della S.s. Norma di Riferimento Base Imponibile / Ritenuta Modalità di Tassazione
Persona Fisica non Imprenditore Art. 32-quater, co. 1, lett. c Ritenuta del 26% a titolo definitivo Non concorre a dichiarazione; trattenuta a monte dall'emittente.
Società di Capitali / Socio IRES (S.r.l.) Art. 32-quater, co. 1, lett. a Imponibile 5% (Esclusione 95%) Tassazione IRES ordinaria (24%) nel bilancio del socio.
S.n.c. / S.a.s. / Imprenditore Ind. Art. 32-quater, co. 1, lett. b Imponibile 58,14% (Esclusione 41,86%) Tassazione IRPEF per trasparenza nel quadro d'impresa.
Trust Non Commerciale Art. 32-quater, co. 1, lett. c-bis Imponibile 100% Tassazione IRES ordinaria in capo al Trust.

Articolo a cura degli Avv.ti Carlo Peruzzi e Gaetano Forcella (Partner) — Studio Legale Forcella Peruzzi. Dipartimento Successioni Ereditarie, Holding Familiari e Passaggio Generazionale. Patrocinanti in Corte di Cassazione e Professional Partner 24ORE per la Gestione Patrimoni (profilo Il Sole 24 ORE).

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