Spesso i Trust familiari o testamentari sono costituiti con beneficiari minorenni. Ne derivano molte domande: c’è bisogno dell’autorizzazione del Giudice Tutelare per l’accettazione della posizione beneficiaria? Il trustee (gestore) dovrà farsi autorizzare per compiere determinati atti sui beni destinati ai minori?
Per comprendere le dinamiche generali dei patrimoni vincolati, consulta la nostra sottoguida sulla segregazione e tutela patrimoniale, inserita all'interno della guida generale alla pianificazione successoria e tutela del patrimonio. Per gli aspetti economico-fiscali, vedi anche il nostro approfondimento sul costo del trust e sulla tassazione del conferimento iniziale.
Beneficiari minorenni nel trust, atti da autorizzare?
Il trust è un patrimonio segregato in favore di uno o più beneficiari, i quali possono avere diritto ai frutti dei beni devoluti o all'assegnazione dei beni stessi al momento dell'estinzione del trust. Talvolta ci si trova in presenza di beneficiari minorenni al momento della costituzione dello strumento.
Si pensi al caso del padre che istituisce un trust testamentario a favore dei figli minori nati dal primo matrimonio, ponendosi egli stesso come trustee (gestore). Lo scopo del disponente è assicurare ai figli l’intestazione di alcuni immobili alla sua eventuale morte, evitando che l’ex moglie interferisca nella loro gestione e prevedendo l’erogazione di frutti (come i canoni di locazione) durante la vita del trust. Si pongono quindi due questioni fondamentali: il Giudice Tutelare deve autorizzare l’accettazione della posizione di beneficiario? E il trustee deve ottenere l’autorizzazione per compiere atti sui beni in trust?
L’atto istitutivo del Trust va necessariamente accettato?
Una volta istituito il trust, i minori devono accettare la posizione beneficiaria loro attribuita dal disponente? Va detto anzitutto che un trust può essere opaco, cioè non contenere l’esplicita indicazione dei beneficiari già al momento dell'istituzione (ad esempio quando vengono indicati genericamente i futuri eredi, individuabili solo alla morte del disponente). In questo caso non si pone un problema immediato di accettazione.
Nel caso di trust trasparente (con beneficiari già determinati), la posizione beneficiaria si acquista di norma automaticamente. All’istituzione del trust non vi è quindi una stretta necessità di accettazione formale, in modo analogo a quanto avviene per il legato o per il contratto a favore di terzo.
L’atto istitutivo del trust può essere accettato?
Se i beneficiari minorenni non hanno accettato la posizione, conservano la facoltà di rinunciarvi in futuro. In tal caso, il disponente non avrebbe la certezza che il trust raggiunga gli scopi perseguiti. Per questo motivo il disponente può prevedere che il beneficiario debba accettare la posizione, al fine di renderla definitiva ed impedire una successiva rinunzia.
L’accettazione della posizione beneficiaria è dunque possibile e opportunamente consigliata quando il disponente intende blindare l'assetto patrimoniale a favore di specifici beneficiari minori.
L’accettazione dei Beneficiari minorenni è un atto ordinario o straordinario?
Quando è prevista l'accettazione per un beneficiario minorenne, occorre verificare se sia necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c. Per rispondere occorre valutare il contenuto delle attribuzioni:
- Erogazioni periodiche di denaro: Se il trust attribuisce al minore solo il diritto di ricevere periodiche somme per il suo mantenimento e studio, l'accettazione è un atto di ordinaria amministrazione per cui non occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare, comportando solo vantaggi diretti per il minore.
- Trasferimento finale di immobili: Se il trust attribuisce al minore il diritto di ricevere dal trustee la proprietà di beni immobili alla scadenza, l'accettazione equivale ad un'acquisizione patrimoniale complessa (assimilabile a una donazione o legato). Trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, l'autorizzazione del Giudice Tutelare è necessaria.
Gestione del trust e rappresentanza dei minori
L’accettazione della posizione beneficiaria non può essere effettuata personalmente dal minore, ma dai suoi legali rappresentanti (i genitori). Tuttavia, nei casi in cui il disponente sia uno dei genitori, può configurarsi un conflitto di interessi. In queste situazioni occorre nominare un curatore speciale previa autorizzazione giudiziale per rappresentare il minore.
Durante la vita del trust, se il trustee decide di vendere un immobile conferito, non deve richiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare. L’immobile appartiene al patrimonio segregato ed è intestato al trustee, non al minore. Il controllo sulla gestione del trustee spetterà al Guardiano (se nominato) o ai rappresentanti del minore secondo le regole dell'atto istitutivo.
Alla scadenza naturale del trust, il trasferimento finale dell'immobile al beneficiario già autorizzato ed accettante in precedenza costituisce un atto dovuto, che non richiede ulteriori autorizzazioni giudiziali.
Articolo a cura degli Avv.ti Gaetano Forcella e Carlo Peruzzi (Partner) — Studio Legale Forcella Peruzzi. Dipartimento Successioni Ereditarie, Passaggio Generazionale e Diritto Immobiliare.
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