Il problema: una comproprietà ereditaria bloccata
La comproprietà ereditaria è l’evento normale che si verifica a seguito del decesso di una persona e dell’attribuzione dei beni a più eredi per quote stabilite dalla Legge. Vedi qui il nostro schema quote di eredità (PDF). Peraltro, il termine tecnico esatto per descrivere la comproprietà è comunione ereditaria. La comproprietà ereditaria, in particolare degli immobili, è vista con sfavore dall'ordinamento: così, il Codice Civile favorisce la divisione giudiziale o negoziale della comproprietà. In questo caso il termine esatto è scioglimento della comunione. L’art. 713, comma 1, c.c. prevede infatti che “I coeredi possono sempre domandare la divisione.”
- Divisione negoziale: Occorre precisare che la Legge invita primariamente alla divisione negoziale, cioè attraverso un contratto concordato tra gli eredi comproprietari. Essendoci immobili, tale contratto sarà redatto dinanzi a un Notaio.
- Divisione giudiziale: In caso di disaccordo, la Legge ha previsto l’istituto della divisione giudiziale in Tribunale. Nel prossimo paragrafo ne analizziamo le caratteristiche.
Cos’è la divisione giudiziale?
Anzitutto la divisione giudiziale è una vera e propria causa civile volta a sciogliere la comunione.
- Giudice competente: Si svolge presso il Tribunale del luogo dell'apertura della successione (ovvero dove è deceduto il de cuius), ex art. 22 c.p.c.
- Parti interessate: Devono partecipare tutti i coeredi che hanno accettato l'eredità. Non partecipano i chiamati che non hanno ancora acquistato la qualità di erede.
- Oggetto: La divisione interessa l’intera massa ereditaria: tutti i beni, gli attivi e i passivi.
- Atto introduttivo: La causa è attivata mediante notifica di un atto di citazione da parte di anche uno solo dei coeredi. Sarà il Giudice a stabilire la divisione.
- Disciplina: Si applica la disciplina civile e procedurale prevista dagli artt. 713 e seguenti del Codice Civile.
Fase pre-contenziosa: Diffide e Mediazione Obbligatoria
Prima di notificare l'atto di citazione in Tribunale, la legge prevede che le liti in materia ereditaria debbano attraversare una fase di conciliazione stragiudiziale. Questo momento è decisivo per impostare la migliore strategia di tutela:
- Invio di una lettera di diffida: Se intendi sbloccare un immobile occupato da un coerede o sollecitare la divisione di beni comuni, una formale diffida tramite legale fissa i termini per la resa dei conti e l'eventuale richiesta di indennità di occupazione.
- Convocazione in Mediazione Obbligatoria: Il tentativo di conciliazione presso un Organismo accreditato è condizione di procedibilità della causa. Se hai ricevuto un invito o vuoi convocare gli altri eredi, è indispensabile l'assistenza di un avvocato esperto in successioni. Per approfondire come gestire questo passaggio cruciale, leggi la nostra guida pratica su cosa fare quando si riceve una convocazione in mediazione ereditaria.
La disciplina di Legge
Il procedimento di divisione giudiziale prevede anzitutto la stima dei beni e dei debiti. Si effettua quindi la differenza tra le attività e le passività, ottenendo la massa ereditaria netta da dividere. Le attività sono costituite dai beni e dai crediti; le passività dai debiti ereditari.
Fanno parte dell’eredità anche i beni donati in vita dal de cuius: tali beni devono essere oggetto di collazione (scopri di più nella nostra guida sulla collazione ereditaria), salvo vi sia una espressa dispensa da collazione. Qualora le donazioni abbiano leso la quota riservata per legge, si potrà agire con l'azione di riduzione (vedi la guida sulla lesione di legittima). Infine, nella divisione si possono trattare questioni relative all'usucapione del coerede occupante.
Il procedimento di divisione giudiziale
Semplificando, il procedimento giudiziale si sviluppa in tre fasi principali:
1. La prima fase: Accertamento dei presupposti
Il Giudice accerta la legittimazione delle parti e l'esatta identificazione degli eredi:
- Legittimati attivi: Coloro che hanno promosso la domanda di divisione.
- Legittimati passivi: Gli altri contitolari della comunione ereditaria.
Inoltre, il Giudice verifica se occorre estendere il giudizio a terzi aventi causa (es. cessionari di beni ereditari, creditori ipotecari o creditori iscritti ex art. 1113 c.c.).
2. La seconda fase: Operazioni divisionali e assegnazione
In questa fase un Perito del Tribunale (il Consulente Tecnico d’Ufficio o C.T.U.) procede alla stima dei beni e alla redazione del progetto di divisione, valutando in primo luogo la divisibilità in natura degli immobili.
- Massa divisibile in natura (art. 718 c.c.): Se l'immobile è comodamente divisibile, il C.T.U. forma porzioni proporzionali alle quote. L'assegnazione avviene per estrazione a sorte (in caso di quote uguali) o per attribuzione diretta. Per approfondire la procedura di sorteggio, consulta l'articolo sull'estrazione a sorte nella divisione ereditaria.
- Massa non divisibile in natura (art. 720 c.c.): Se l'immobile non è divisibile senza pregiudizio, verrà assegnato al coerede con quota maggiore che ne faccia richiesta, con addebito dell'eccedenza. In assenza di richieste di assegnazione, si procede alla vendita all'asta. Per l'analisi dettagliata della norma, leggi il nostro approfondimento sull'assegnazione degli immobili indivisibili ex art. 720 c.c.
In presenza di una massa plurimmobiliare non comodamente divisibile, la Corte di Cassazione (Sentenza n. 36736/2022) ha chiarito che non è possibile attribuire forzatamente immobili a chi non li richiede: in assenza di domande di attribuzione, i beni dovranno essere posti in vendita all'asta.
3. La terza fase: Questioni accessorie
Nel corso del giudizio vengono affrontate le questioni collegate, come la liquidazione dell'indennità di occupazione a carico del coerede che utilizza in via esclusiva un immobile comune, la resa dei conti o la contestazione dell'autenticità di un testamento (vedi l'articolo sul testamento falso o apocrifo).
Competenza Territoriale e organizzazione nei Tribunali
La causa di divisione giudiziale deve essere incardinata presso il Tribunale del luogo dell'apertura della successione (l'ultimo domicilio del defunto ex art. 22 c.p.c.).
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I creditori dei condividenti possono fare opposizione alla divisione, a patto che la divisione non sia stata ancora eseguita o che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa. Anche l’impugnazione della divisione immobiliare può essere effettuata da parte dei creditori, ma solo qualora venga trascritto il relativo atto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
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