Il problema: una comproprietà ereditaria bloccata

La comproprietà ereditaria è l’evento normale che si verifica a seguito del decesso di una persona e dell’attribuzione dei beni a più eredi per quote stabilite dalla Legge. Vedi qui il nostro schema quote di eredità (PDF). Peraltro, il termine tecnico esatto per descrivere la comproprietà è comunione ereditaria. La comproprietà ereditaria, in particolare degli immobili, è vista con sfavore dall'ordinamento: così, il Codice Civile favorisce la divisione giudiziale o negoziale della comproprietà. In questo caso il termine esatto è scioglimento della comunione. L’art. 713, comma 1, c.c. prevede infatti che “I coeredi possono sempre domandare la divisione.”

Cos’è la divisione giudiziale?

Anzitutto la divisione giudiziale è una vera e propria causa civile volta a sciogliere la comunione.

Fase pre-contenziosa: Diffide e Mediazione Obbligatoria

Prima di notificare l'atto di citazione in Tribunale, la legge prevede che le liti in materia ereditaria debbano attraversare una fase di conciliazione stragiudiziale. Questo momento è decisivo per impostare la migliore strategia di tutela:

La disciplina di Legge

Il procedimento di divisione giudiziale prevede anzitutto la stima dei beni e dei debiti. Si effettua quindi la differenza tra le attività e le passività, ottenendo la massa ereditaria netta da dividere. Le attività sono costituite dai beni e dai crediti; le passività dai debiti ereditari.

Fanno parte dell’eredità anche i beni donati in vita dal de cuius: tali beni devono essere oggetto di collazione (scopri di più nella nostra guida sulla collazione ereditaria), salvo vi sia una espressa dispensa da collazione. Qualora le donazioni abbiano leso la quota riservata per legge, si potrà agire con l'azione di riduzione (vedi la guida sulla lesione di legittima). Infine, nella divisione si possono trattare questioni relative all'usucapione del coerede occupante.

Il procedimento di divisione giudiziale

Semplificando, il procedimento giudiziale si sviluppa in tre fasi principali:

1. La prima fase: Accertamento dei presupposti

Il Giudice accerta la legittimazione delle parti e l'esatta identificazione degli eredi:

Inoltre, il Giudice verifica se occorre estendere il giudizio a terzi aventi causa (es. cessionari di beni ereditari, creditori ipotecari o creditori iscritti ex art. 1113 c.c.).

2. La seconda fase: Operazioni divisionali e assegnazione

In questa fase un Perito del Tribunale (il Consulente Tecnico d’Ufficio o C.T.U.) procede alla stima dei beni e alla redazione del progetto di divisione, valutando in primo luogo la divisibilità in natura degli immobili.

In presenza di una massa plurimmobiliare non comodamente divisibile, la Corte di Cassazione (Sentenza n. 36736/2022) ha chiarito che non è possibile attribuire forzatamente immobili a chi non li richiede: in assenza di domande di attribuzione, i beni dovranno essere posti in vendita all'asta.

3. La terza fase: Questioni accessorie

Nel corso del giudizio vengono affrontate le questioni collegate, come la liquidazione dell'indennità di occupazione a carico del coerede che utilizza in via esclusiva un immobile comune, la resa dei conti o la contestazione dell'autenticità di un testamento (vedi l'articolo sul testamento falso o apocrifo).

Competenza Territoriale e organizzazione nei Tribunali

La causa di divisione giudiziale deve essere incardinata presso il Tribunale del luogo dell'apertura della successione (l'ultimo domicilio del defunto ex art. 22 c.p.c.).

Per affrontare una controversia ereditaria non occorre spostarsi: il primo contatto e la pianificazione strategica possono svolgersi interamente online tramite videoconferenza, permettendoti di ottenere subito risposte chiare e un'analisi del tuo caso ovunque ti trovi.

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Approfondimenti pratici e casi particolari nella divisione giudiziale

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Molte sentenze di divisione presentano gravi errori nella valutazione della CTU, nell'assegnazione dei lotti o nel calcolo delle indennità di occupazione. Se hai appena ricevuto l'esito della causa, leggi la nostra guida su cosa fare se si perde la causa di divisione ereditaria. Valutare tempestivamente la decisione per impugnarla in Corte d'Appello (Venezia, Milano, Bologna, Trieste) è decisivo prima dello scadere dei termini di legge.

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L’opposizione alla divisione giudiziale da parte di terzi

I creditori dei condividenti possono fare opposizione alla divisione, a patto che la divisione non sia stata ancora eseguita o che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa. Anche l’impugnazione della divisione immobiliare può essere effettuata da parte dei creditori, ma solo qualora venga trascritto il relativo atto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

Guida a cura degli Avv.ti Gaetano Forcella e Carlo Peruzzi (Partner) — Successioni Ereditarie, Protezione del Patrimonio e Diritto Immobiliare. Patrocinanti in Corte di Cassazione e Professional Partner 24ORE per la Gestione Patrimoni e Diritto Immobiliare.

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