Il donante può esonerare il donatario dalla collazione. Ciò avviene mediante una espressa dichiarazione di dispensa. Nella futura successione ereditaria la dispensa ha effetto nei limiti della quota disponibile, ex art. 737, II° co., cod. civ.

Esaminiamo la clausola di dispensa dalla collazione, integrando le regole generali illustrate nella nostra guida alla collazione ereditaria. La dispensa può essere contenuta tanto nell’atto notarile di donazione medesimo, quanto nel testamento, oppure in un successivo atto inter vivos che abbia la forma della donazione (sul punto si veda Cass. Civ. n. 41133/2021 e Cass. Civ. n. 22097/2015).

1. Cos'è la Clausola di Dispensa dalla Collazione (Art. 737 c.c.)

È una clausola inserita dal notaio nell’atto di donazione e non richiede particolari forme. Ad esempio, il testo recita: “Il donante ha espressamente esonerato il donatario dall’obbligo di collazione”.

La dispensa è un negozio giuridico autonomo ancorché collegato alla donazione. Infatti, tale clausola è strutturalmente inter vivos, come la donazione, ma funzionalmente è mortis causa, in quanto destinata a disciplinare la futura successione del donante. Per tale motivo la clausola può essere contestuale alla donazione, ma anche inserita in un atto successivo ovvero contenuta in un testamento.

2. Natura Giuridica e Collocazione (Rogito o Testamento)

In merito alle modalità di redazione e collocazione della clausola, la Corte di Cassazione (Sez. II, Ordinanza n. 41133/2021 e Sentenza n. 22097/2015) ha confermato che la dispensa dalla collazione, pur essendo contenuta nel rogito notarile di donazione, conserva una propria autonomia negoziale ed è pienamente ammissibile anche se disposta con un atto separato successivo o mediante scheda testamentaria.

3. Dispensa Tacita e la Clausola "In Conto di Disponibile"

In giurisprudenza si ritiene che l’esonero dalla collazione possa essere anche tacito. La clausola deve però necessariamente risultare, sia pure implicitamente, dal contesto della donazione o del testamento, e non può essere desunta da elementi estranei al testo.

Si è espressamente esclusa la possibilità di ravvisare una dispensa tacita laddove sia presente la semplice clausola “in conto di disponibile” (ad esempio: “la donazione è fatta in conto della disponibile”). È vero che la dispensa opera nei limiti della disponibile stessa, ma nella divisione ereditaria tra coeredi (scopri gli eredi tenuti alla collazione) sono soggetti a conferimento tutti i beni donati, sia quelli prelevati sulla legittima sia quelli prelevati sulla disponibile. Per tale motivo la clausola “in conto disponibile” è ambigua e non può valere come dispensa.

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4. Effetti sulla Divisione ed Intangibilità della Quota di Riserva

La dispensa dalla collazione implica che la liberalità dispensata venga ignorata: in sua presenza, al limitato fine della collazione, la successione e la divisione si svolgono come se la donazione non vi fosse mai stata e come se il bene fosse uscito definitivamente dal patrimonio del defunto per qualsiasi altra causa non liberale.

L’unico limite è costituito dall’intangibilità della quota di riserva degli altri legittimari. Ciò significa che l’esonero dalla collazione non sottrae il donatario agli effetti di un'eventuale azione di riduzione. Tale azione potrà essere promossa dal legittimario leso per recuperare la quota parte dei beni donati in eccedenza alla disponibile (per i dettagli sul calcolo, consulta la guida alla lesione di legittima e azione di riduzione). Insomma, il donatario dispensato può trattenere la donazione, ma solo fino alla concorrenza della quota disponibile e della sua eventuale quota di riserva.

Articolo a cura degli Avv.ti Gaetano Forcella e Carlo Peruzzi (Partner) — Studio Legale Forcella Peruzzi. Dipartimento Successioni Ereditarie, Protezione del Patrimonio e Diritto Immobiliare. Patrocinanti in Corte di Cassazione e Professional Partner 24ORE per la Gestione Patrimoni (profilo Il Sole 24 ORE).

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