Dopo l'approfondimento della nostra guida generale sulla collazione ereditaria, esaminiamo nel dettaglio quali eredi siano legalmente tenuti al conferimento delle donazioni: i figli (anche adottati), i loro discendenti ed il coniuge del de cuius (o la parte dell'unione civile), secondo regole precise e determinate condizioni di legge.
1. Quali Sono gli Eredi Tenuti alla Collazione (Art. 737 c.c.)
Gli eredi tenuti alla collazione devono conferire i beni ricevuti in donazione esclusivamente all'interno di una procedura di divisione ereditaria, ossia quando esiste una comunione ereditaria tra i condividenti.
Ai fini dell'obbligo di collazione:
- Non ha importanza se la comunione sia sorta a seguito di vocazione legittima (per legge) o testamentaria;
- Non ha importanza se le quote ereditarie siano uguali o diseguali. In caso di quote diseguali, il ridistribuimento dei beni per effetto della collazione avverrà in proporzione alle rispettive quote di ciascun coerede.
2. Come Evitare la Collazione mediante Rinuncia all'Eredità
I soggetti tenuti alla collazione possono sempre evitare la restituzione delle donazioni ricevute in vita **non accettando oppure rinunciando all'eredità**.
Fatta salva, in questo caso, la possibilità che il legittimario leso eserciti nei confronti del donatario rinunziante l'azione di riduzione per lesione di legittima. L'azione di riduzione è sottoposta a regole e condizioni diverse (per un confronto approfondito, consulta la guida alla lesione di legittima ed all'azione di riduzione). I legittimari estromessi o lesi che ottengono il reintegro della propria quota mediante riduzione potrebbero diventare a loro volta eredi tenuti alla collazione.
3. La Collazione in Caso di Cessione della Quota Ereditaria
In linea generale, gli eredi tenuti alla collazione sono unicamente i figli, i loro discendenti ed il coniuge. Esiste tuttavia un'eccezione rilevante in caso di **cessione della quota ereditaria** da parte di un coerede:
Regola sulla Cessione di Quota: In caso di cessione della quota ereditaria, il cessionario (l'acquirente) subentra nel diritto di chiedere la collazione che spettava al cedente. Allo stesso tempo, l'acquirente sarà a sua volta assoggettato alla collazione delle donazioni ricevute dal venditore della quota. È quindi fondamentale prestare massima attenzione prima di acquistare una quota ereditaria.
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Gli eredi tenuti alla collazione devono conferire unicamente i beni che hanno ricevuto in donazione personale. Non devono essere conferiti i beni che sono stati donati ai propri discendenti o al proprio coniuge, ancorché succedendo a costoro il coerede ne abbia tratto un vantaggio economico (art. 739, primo comma, c.c.).
Tuttavia, laddove ricorra un'ipotesi di **interposizione fittizia di persona** (ossia quando il donatario sia solo apparente e l'effettivo beneficiario della liberalità sia il soggetto tenuto alla collazione), la collazione opera regolarmente, a meno che la simulazione non venga interpretata come una dispensa implicita.
Inoltre, ai sensi dell'art. 740 c.c., il discendente che succede per **rappresentazione** deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di quest'ultimo. I rappresentanti acquistano infatti complessivamente un diritto successorio pari a quello che sarebbe spettato al rappresentato.
5. La Donazione Congiunta a Più Persone e la Regola delle Due Masse
Se la donazione viene effettuata congiuntamente a due coniugi, di cui soltanto uno sia discendente del donante, la collazione opera esclusivamente con riferimento alla porzione donata a quest'ultimo (art. 739, secondo comma, c.c.).
Quando alla successione concorrono eredi tenuti alla collazione ed eredi estranei all'obbligo, la divisione impone la formazione di **due masse distinte**:
- Prima Massa (Senza Donazioni): Formata dal solo patrimonio relitto (relictum), al fine di calcolare e determinare la quota spettante all'erede estraneo.
- Seconda Massa (Con Collazione): Costituita dal rimanente relictum ed aumentata dal donatum (donazioni dirette e indirette), al fine di determinare e ripartire le quote tra gli eredi soggetti alla collazione. Per comprendere le regole applicabili alle attribuzioni immobiliari, leggi l'approfondimento sulle donazioni indirette e la collazione della casa.
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