In Sintesi:
- Nozione: La collazione (art. 737 c.c.) è l'obbligo per figli, discendenti e coniuge (o parte di unione civile) di conferire nell'asse ereditario i beni ricevuti in vita dal de cuius a titolo di donazione.
- Presupposto operativamente essenziale: È una fase interna alla divisione ereditaria e presuppone l'esistenza di un patrimonio residuo (relictum) da dividere tra i soli coeredi obbligati.
- Oggetto: Rientrano le donazioni dirette, le donazioni indirette (es. casa acquistata con denaro del genitore, Cass. n. 17604/2015) e la quota di liberalità delle donazioni modali.
- Esclusioni: Non si collazionano le spese ordinarie di mantenimento, educazione, malattia, nozze, le liberalità d'uso e le donazioni di modico valore al coniuge (artt. 742 e 738 c.c.).
- Modalità: La restituzione avviene per imputazione (scomputando il valore dalla quota) o in natura (restituendo il bene). La scelta spetta esclusivamente all'erede donatario.
- Dispensa: Il defunto può dispensare l'erede dalla collazione nel contratto o per testamento, ma sempre nei limiti della quota disponibile.
Indice dell'articolo:
- Come opera la collazione ereditaria
- Cosa rientra nella collazione: l’oggetto e le donazioni soggette
- Le donazioni non collazionabili
- La restituzione per imputazione o in natura
- Dispensa da collazione ereditaria: cosa significa?
- Si può evitare la collazione ereditaria?
- Non facciamo confusione con l’imputazione ex se
Cosa significa che un erede è tenuto alla collazione ereditaria? Semplificando, significa che deve “restituire” (anche solo in modo virtuale) alla massa ereditaria quanto ricevuto in vita dal defunto a titolo di donazione. Ma questo avviene solo se e quando si verifica una divisione ereditaria tra determinati soggetti.
È fondamentale chiarire subito due aspetti tecnici essenziali: la collazione è una fase interna alla divisione ereditaria e presuppone l'esistenza di un patrimonio residuo (relictum) da dividere. Inoltre, non aumenta l'asse ereditario a beneficio di tutti gli eredi indistintamente, ma opera esclusivamente nei rapporti interni tra i soggetti previsti dalla legge.
1. Come opera la collazione ereditaria
Ai sensi dell'art. 737 del Codice Civile, alcuni eredi specifici — ovvero i figli (e i loro discendenti), il coniuge e la parte dell'unione civile (ex L. 76/2016) — che concorrono alla successione devono conferire nella massa ereditaria tutti i beni e i valori ricevuti dal de cuius per donazione diretta o indiretta.
L'obbligo di collazione sorge automaticamente con la domanda di divisione (senza bisogno di una domanda autonoma, come confermato da Cass. n. 8510/2018) e la sua ratio è quella di garantire equità tra i coeredi legati da vincoli stretti, considerando le donazioni fatte in vita dal genitore o dal coniuge come semplici anticipazioni sulla futura eredità.
L'obbligo di collazione grava anche su chi subentra come erede all'originario coerede tenuto al conferimento (Cass. n. 9066/2023). Viceversa, il legittimario totalmente escluso dal testamento (pretermesso) vi è tenuto solo dopo aver esercitato con successo l'azione di riduzione ed essere diventato erede a tutti gli effetti.
Ma è possibile sottrarsi alla collazione ereditaria? La risposta è sì, ma solo se lo ha previsto il de cuius attraverso la dispensa dalla collazione (disposta nell'atto di donazione o per testamento), oppure se l'erede decide di non accettare l'eredità. Una chiara spiegazione dei principi generali si può leggere anche in Cass. n. 41133/2021.
2. Cosa rientra nella collazione: l’oggetto e le donazioni soggette
La collazione non riguarda solo i regali formali o le somme di denaro passate di mano in modo diretto. Rientrano nell'oggetto della collazione:
- Donazioni dirette: qualsiasi atto pubblico di donazione di beni mobili, immobili o denaro;
- Donazioni indirette: come il caso frequente del genitore che acquista e paga una casa intestandola direttamente al figlio. In questa ipotesi, oggetto della collazione è l'immobile stesso e non la somma di denaro impiegata (Cass. n. 17604/2015 e Cass. n. 9379/2020);
- Donazioni modali: la donazione gravata da un onere (modus) è soggetta a collazione limitatamente alla differenza tra il valore del bene e il valore dell'onere adempiuto.
I trasferimenti a titolo oneroso non vanno in collazione, a meno che non siano simulati per nascondere una donazione (nel qual caso occorrerà prima agire in giudizio per far accertare la simulazione).
3. Le donazioni non collazionabili
Ai sensi dell'art. 742 c.c., sono di norma escluse dalla collazione ereditaria:
- Le spese di mantenimento, educazione, istruzione ordinaria e per malattia;
- Le spese ordinarie per abbigliamento o per nozze, e il corredo nuziale (se non eccedono notevolmente le condizioni economiche del defunto);
- Le liberalità d’uso (art. 770 comma 2 c.c.), ossia i regali d'uso comune fatti in occasione di festività o ricorrenze;
- Le donazioni di modico valore fatte al solo coniuge (art. 738 c.c.);
- La cosa donata che sia perita per causa non imputabile al donatario (art. 744 c.c.).
Attenzione: le spese sostenute, ad esempio, per la difesa penale di un figlio non rientrano tra le spese di mantenimento ma costituiscono debiti personali del figlio, e vanno quindi conteggiate. Inoltre, la giurisprudenza chiarisce che l'art. 742 c.c. non è inderogabile: il testatore può espressamente disporre che anche le spese ordinarie vengano collazionate, sempre nei limiti del rispetto delle quote di legittima.
4. La restituzione per imputazione o in natura
La collazione ereditaria può avvenire con due distinte modalità (artt. 746 e ss. c.c.):
- In natura: l’erede restituisce materialmente il bene donato, che rientra nella massa da dividere (ad esempio, la casa ricevuta in donazione viene reinserita nella comunione ereditaria).
- Per imputazione: l’erede trattiene il bene, ma "scomputa" dalla propria quota ereditaria l'equivalente valore in denaro che il bene possiede al momento dell'apertura della successione.
La facoltà di scegliere tra la restituzione in natura o l'imputazione spetta esclusivamente all'erede donatario e il donante non può vincolare questa scelta (Cass. n. 5659/2015). Risulta fondamentale effettuare un preciso calcolo di convenienza economica per stabilire quale modalità applicare in sede di divisione.
5. Dispensa da collazione ereditaria: cosa significa?
Il de cuius può stabilire la dispensa dalla collazione sia contestualmente nell'atto di donazione sia successivamente mediante testamento (art. 737, comma 2 c.c.).
Grazie alla dispensa, il donatario potrà trattenere la liberalità ricevuta senza doverla "restituire" o imputare nella divisione. Dal punto di vista giuridico, la dispensa contenuta nel contratto di donazione costituisce una clausola negoziale non revocabile unilateralmente dal donante (Cass. n. 14590/2003).
Il limite della dispensa: La dispensa opera unicamente nei limiti della quota disponibile. Non esclude il bene dalla riunione fittizia e non può mai ledere i diritti dei riservatari. Scarica il nostro chiaro riepilogo delle quote riservate ai legittimari (vedi a pag. 2). Leggi inoltre il nostro articolo approfondito sulla dispensa dalla collazione (link).
6. Si può evitare la collazione ereditaria?
Chi è tenuto per legge alla collazione può evitarla non accettando l'eredità oppure formulando una formale rinuncia all’eredità. Chi rinuncia non acquista la qualità di coerede e, non partecipando alla divisione, si sottrae alla collazione.
Va tuttavia ricordato che la rinuncia non costituisce un "blindaggio" assoluto: se la donazione ricevuta in vita ha leso la quota di riserva spettante agli altri legittimari, questi ultimi potranno comunque agire entro 10 anni con l'azione di riduzione per reintegrare i propri diritti (Cass. n. 28196/2020).
7. Non facciamo confusione con l’imputazione ex se
Un errore frequente è confondere la collazione con l’imputazione ex se regolata dall’art. 564 del Codice Civile. Sebbene siano concetti simili, rispondono a funzioni diverse:
- Collazione: serve a ridistribuire l'asse ereditario in modo equo tra coeredi (figli e coniuge) in sede di divisione ereditaria;
- Imputazione ex se: serve al singolo legittimario che agisce in giudizio con l'azione di riduzione. Prima di poter aggredire le donazioni o le disposizioni degli altri, egli deve addebitare alla propria quota di legittima le donazioni e i legati ricevuti dal defunto, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
L’art. 564 c.c. stabilisce infatti:
“In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”.
Come confermato da Cass. n. 17198/2024, anche nei casi in cui il testamento imponga la collazione per tutelare le quote di riserva, il meccanismo di redistribuzione opera quale conseguenza automatica prevista dalla legge nei rapporti di divisione tra legittimari.
Articoli di approfondimento sulla collazione ereditaria:
- Dispensa da collazione nella donazione: valore e limiti della clausola
- Collazione delle donazioni indirette: come funziona l'immobile acquistato dai genitori
- Differenza tra donazioni dirette e indirette ai fini della collazione ereditaria
- Eredi tenuti alla collazione: figli, discendenti, coniuge e parti dell'unione civile
- Modalità di attuazione della collazione: per imputazione vs in natura
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