In Sintesi:

Indice dell'articolo:

  1. Come opera la collazione ereditaria
  2. Cosa rientra nella collazione: l’oggetto e le donazioni soggette
  3. Le donazioni non collazionabili
  4. La restituzione per imputazione o in natura
  5. Dispensa da collazione ereditaria: cosa significa?
  6. Si può evitare la collazione ereditaria?
  7. Non facciamo confusione con l’imputazione ex se

Cosa significa che un erede è tenuto alla collazione ereditaria? Semplificando, significa che deve “restituire” (anche solo in modo virtuale) alla massa ereditaria quanto ricevuto in vita dal defunto a titolo di donazione. Ma questo avviene solo se e quando si verifica una divisione ereditaria tra determinati soggetti.

È fondamentale chiarire subito due aspetti tecnici essenziali: la collazione è una fase interna alla divisione ereditaria e presuppone l'esistenza di un patrimonio residuo (relictum) da dividere. Inoltre, non aumenta l'asse ereditario a beneficio di tutti gli eredi indistintamente, ma opera esclusivamente nei rapporti interni tra i soggetti previsti dalla legge.

1. Come opera la collazione ereditaria

Ai sensi dell'art. 737 del Codice Civile, alcuni eredi specifici — ovvero i figli (e i loro discendenti), il coniuge e la parte dell'unione civile (ex L. 76/2016) — che concorrono alla successione devono conferire nella massa ereditaria tutti i beni e i valori ricevuti dal de cuius per donazione diretta o indiretta.

L'obbligo di collazione sorge automaticamente con la domanda di divisione (senza bisogno di una domanda autonoma, come confermato da Cass. n. 8510/2018) e la sua ratio è quella di garantire equità tra i coeredi legati da vincoli stretti, considerando le donazioni fatte in vita dal genitore o dal coniuge come semplici anticipazioni sulla futura eredità.

L'obbligo di collazione grava anche su chi subentra come erede all'originario coerede tenuto al conferimento (Cass. n. 9066/2023). Viceversa, il legittimario totalmente escluso dal testamento (pretermesso) vi è tenuto solo dopo aver esercitato con successo l'azione di riduzione ed essere diventato erede a tutti gli effetti.

Ma è possibile sottrarsi alla collazione ereditaria? La risposta è sì, ma solo se lo ha previsto il de cuius attraverso la dispensa dalla collazione (disposta nell'atto di donazione o per testamento), oppure se l'erede decide di non accettare l'eredità. Una chiara spiegazione dei principi generali si può leggere anche in Cass. n. 41133/2021.

2. Cosa rientra nella collazione: l’oggetto e le donazioni soggette

La collazione non riguarda solo i regali formali o le somme di denaro passate di mano in modo diretto. Rientrano nell'oggetto della collazione:

I trasferimenti a titolo oneroso non vanno in collazione, a meno che non siano simulati per nascondere una donazione (nel qual caso occorrerà prima agire in giudizio per far accertare la simulazione).

3. Le donazioni non collazionabili

Ai sensi dell'art. 742 c.c., sono di norma escluse dalla collazione ereditaria:

Attenzione: le spese sostenute, ad esempio, per la difesa penale di un figlio non rientrano tra le spese di mantenimento ma costituiscono debiti personali del figlio, e vanno quindi conteggiate. Inoltre, la giurisprudenza chiarisce che l'art. 742 c.c. non è inderogabile: il testatore può espressamente disporre che anche le spese ordinarie vengano collazionate, sempre nei limiti del rispetto delle quote di legittima.

4. La restituzione per imputazione o in natura

La collazione ereditaria può avvenire con due distinte modalità (artt. 746 e ss. c.c.):

  1. In natura: l’erede restituisce materialmente il bene donato, che rientra nella massa da dividere (ad esempio, la casa ricevuta in donazione viene reinserita nella comunione ereditaria).
  2. Per imputazione: l’erede trattiene il bene, ma "scomputa" dalla propria quota ereditaria l'equivalente valore in denaro che il bene possiede al momento dell'apertura della successione.

La facoltà di scegliere tra la restituzione in natura o l'imputazione spetta esclusivamente all'erede donatario e il donante non può vincolare questa scelta (Cass. n. 5659/2015). Risulta fondamentale effettuare un preciso calcolo di convenienza economica per stabilire quale modalità applicare in sede di divisione.

5. Dispensa da collazione ereditaria: cosa significa?

Il de cuius può stabilire la dispensa dalla collazione sia contestualmente nell'atto di donazione sia successivamente mediante testamento (art. 737, comma 2 c.c.).

Grazie alla dispensa, il donatario potrà trattenere la liberalità ricevuta senza doverla "restituire" o imputare nella divisione. Dal punto di vista giuridico, la dispensa contenuta nel contratto di donazione costituisce una clausola negoziale non revocabile unilateralmente dal donante (Cass. n. 14590/2003).

Il limite della dispensa: La dispensa opera unicamente nei limiti della quota disponibile. Non esclude il bene dalla riunione fittizia e non può mai ledere i diritti dei riservatari. Scarica il nostro chiaro riepilogo delle quote riservate ai legittimari (vedi a pag. 2). Leggi inoltre il nostro articolo approfondito sulla dispensa dalla collazione (link).

6. Si può evitare la collazione ereditaria?

Chi è tenuto per legge alla collazione può evitarla non accettando l'eredità oppure formulando una formale rinuncia all’eredità. Chi rinuncia non acquista la qualità di coerede e, non partecipando alla divisione, si sottrae alla collazione.

Va tuttavia ricordato che la rinuncia non costituisce un "blindaggio" assoluto: se la donazione ricevuta in vita ha leso la quota di riserva spettante agli altri legittimari, questi ultimi potranno comunque agire entro 10 anni con l'azione di riduzione per reintegrare i propri diritti (Cass. n. 28196/2020).

7. Non facciamo confusione con l’imputazione ex se

Un errore frequente è confondere la collazione con l’imputazione ex se regolata dall’art. 564 del Codice Civile. Sebbene siano concetti simili, rispondono a funzioni diverse:

L’art. 564 c.c. stabilisce infatti:

“In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”.

Come confermato da Cass. n. 17198/2024, anche nei casi in cui il testamento imponga la collazione per tutelare le quote di riserva, il meccanismo di redistribuzione opera quale conseguenza automatica prevista dalla legge nei rapporti di divisione tra legittimari.

Articoli di approfondimento sulla collazione ereditaria:

Guida a cura degli Avv.ti Gaetano Forcella e Carlo Peruzzi (Partner)Successioni Ereditarie, Protezione del Patrimonio e Diritto Immobiliare. Patrocinanti in Corte di Cassazione e Professional Partner 24ORE per la Gestione Patrimoni e Diritto Immobiliare.

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