Polizze vita, la somma ricevuta dal beneficiario di una polizza vita non rientra nell’asse ereditario. Invece il premio versato dall’assicurato deve essere considerato una donazione in favore del beneficiario. Vi spieghiamo gli effetti sulla quota disponibile, sull’azione di riduzione e gli orientamenti della Cassazione.

Gli indennizzi delle polizze vita non fanno parte dell’asse ereditario

Gli indennizzi derivati da una polizza vita sono acquisiti dal beneficiario come un diritto proprio. Nonostante la somma venga erogata a seguito del decesso dell’assicurato. Infatti, la Compagnia versa l’indennizzo (capitale) in forza di un contratto di assicurazione. La morte dell’assicurato è soltanto una condizione della nascita del diritto all’indennizzo. L’indennizzo non rientra tra i beni del defunto. Non rientra nell’attivo ereditario. Quali conseguenze pratiche? La qualifica di erede non comporta alcun diritto sulle polizze vita. L’indennizzo spetta solo ai beneficiari. Cioè le persone indicate dall’assicurato deceduto alla propria Assicurazione. Il beneficiario può essere nominato già al momento della stipula del contratto. Ma anche successivamente. Può essere un estraneo. Può essere un familiare dell’assicurato. L’assicurato può indicare beneficiari i propri futuri eredi. In questo caso, la nomina con la parola “eredi” non fa rientrare comunque l’indennizzo nell’attivo ereditario.

I premi versati per le polizze vita sono donazioni

I premi delle polizze versati dall’assicurato sono donazioni in favore dei futuri beneficiari. Devono essere pertanto conteggiati nella massa ereditaria. Infatti la massa attiva ereditaria è data dal “relictum” (i beni residuati alla morte) sommato al “donatum” (quanto donato in vita). Quando un soggetto muore occorre quantificare le quote per gli eredi. Per fare ciò si conteggiano i beni intestati al defunto alla sua morte. Quindi si somma quanto il defunto ha donato nella sua vita. Donazioni dirette e donazioni indirette. Ma anche i premi versati per le polizze vita, che sono di fatto delle donazioni. Questo può comportare dei problemi se ci sono dei legittimari. Coniuge, genitori o figli del defunto. In presenza di legittimari, il defunto poteva liberamente disporre solo di una piccola parte del suo patrimonio. È la cosiddetta disponibile.

Effetti su disponibile, collazione e riduzione delle donazioni

Come detto, stabilito il patrimonio complessivo del defunto (relictum più donatum), si conteggia la disponibile. Cioè la parte di patrimonio di cui il defunto poteva liberamente disporre. Nel caso ci siano il coniuge e due o più figli, la quota disponibile è di un quarto del patrimonio. Se le donazioni (e polizze) sorpassano tale quota, gli eredi legittimari lesi possono pretendere dai beneficiari una somma di denaro. Per reintegrare i loro diritti. Gli strumenti concessi ai legittimari sono la collazione (in una causa di divisione) oppure un’azione definita riduzione delle donazioni.

Polizze vita e lesione di legittima: l'orientamento della Cassazione (sent. n. 29583/2021) e i giudici di merito

In materia di polizze vita e tutela della quota di riserva, il punto di riferimento fondamentale per la giurisprudenza è rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. II, n. 29583 del 22 ottobre 2021. La Suprema Corte ha chiarito in modo inequivocabile i confini applicativi delle azioni di riduzione e collazione in ambito assicurativo.

I giudici di legittimità hanno ribadito che, nelle polizze vita (specialmente quelle a spiccato contenuto finanziario), la designazione del beneficiario terzo integra una liberalità indiretta. Tuttavia, ciò che rileva ai fini del calcolo dell'asse ereditario e della tutela dei legittimari non è l'importo complessivo o il capitale erogato dall'assicuratore, bensì la somma dei premi versati dal contraente-assicurato defunto.

Nello specifico, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:

«Ex art. 1923, comma 2, c.c., in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, le norme sulla collazione e sulla riduzione sono fatte salve in riferimento ai premi pagati dallo stipulante, non alle somme percepite dal beneficiario. Le polizze sulla vita aventi contenuto finanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a prova contraria, come "donazioni indirette" a favore dei beneficiari delle polizze stesse (Cass. n. 3263/2016). Si rileva che è il pagamento del premio che costituisce pertanto il c.d. "negozio mezzo" (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del "negozio fine" (la donazione). Sono i premi pagati, pertanto, che comportano liberalità atipica, non il contratto di assicurazione, che non può considerarsi quale uno degli atti di liberalità contemplati dall'art. 809 c.c. (Cass. n. 7683/2015).»

Da questo fondamentale arresto giurisprudenziale emergono tre punti chiave indispensabili per qualsiasi valutazione legale:

  1. Acquisto iure proprio: Ai sensi dell'art. 1920 c.c., il beneficiario acquista direttamente il diritto alla prestazione in forza del contratto assicurativo;
  2. Esclusione dall'asse ereditario: Il capitale o l'indennizzo erogato dalla compagnia non cade in successione e non fa parte del relictum;
  3. Rilevanza dei soli premi versati: Soltanto i premi pagati in vita dal de cuius integrano una donazione indiretta (liberalità atipica), e pertanto unicamente essi sono soggetti alle norme sulla riduzione per lesione di legittima e alla collazione ereditaria.

Il quadro normativo trova coerenza nell'art. 809 c.c. (che sottopone le liberalità indirette alle norme di riduzione per reintegrare i diritti dei legittimari) e nell'art. 556 c.c., che stabilisce le regole esatte per la formazione della massa di calcolo mediante la formula relictum minus debiti plus donatum.

Le decisioni di merito più recenti applicano costantemente tali principi sanciti dalla Cassazione. Tra le pronunce più significative si segnalano:

Articolo a cura degli Avv.ti Gaetano Forcella e Carlo Peruzzi (Partner) — Studio Legale Forcella Peruzzi. Dipartimento Successioni Ereditarie, Protezione del Patrimonio e Diritto Immobiliare. Avvocati Patrocinanti in Corte di Cassazione e Professional Partner 24ORE per la Gestione Patrimoni e Diritto Immobiliare.

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