Col testamento puoi dividere i beni tra i futuri eredi con (art.734 c.c.). Anziché attribuire frazioni ideali di eredità. In questo modo potrai evitare una situazione di comunione ereditaria, fonte di possibili contrasti nella successione.

La divisione con testamento. L‘attribuzione diretta dei beni ai sensi dell’art.734 c.c.

Spesso il testatore attribuisce una frazione dell’eredità. Ad esempio 1/3 di eredità al figlio Tizio e 2/3 al figlio Caio. In un precedente articolo abbiamo spiegato anche che il testatore può limitarsi a stabilire le regole con cui operare la futura divisione (link). In questo articolo analizziamo invece il caso in cui il testatore ripartisce tutti o parte dei beni ereditari, attribuendoli secondo porzioni corrispondenti alle relative quote ereditarie.

Un esempio pratico

Facciamo un esempio di attribuzione ex art.734 c.c. Il testatore lascia la quota di 1/3 dell’erede Tizio, ricomprendendovi in essa la casa al mare ed una somma di €50.000. Lascia la quota del fratello Caio, ricomprendendovi la casa di città. In questa situazione si parla del c.d. assegno divisionale qualificato (art. 734 c.c.). La conseguenza è che, dal momento dell’apertura della successione, si ha un’attribuzione diretta e in proprietà esclusiva ai coeredi dei beni. Non si instaura perciò una comunione ereditaria. Il testatore può anche prevedere dei conguagli nel caso in cui attribuisca ad uno o più coeredi beni di valore superiore alla quota astratta. Nel caso in cui il testatore abbia diviso i propri immobili liquidando in denaro la quota di uno dei coeredi, il conguaglio in denaro cui questi ha diritto costituisce credito di valore.

Le regole per una divisione testamentaria ai sensi dell’art.734 c.c.

Si ritiene che nell’ambito dell’art. 734 il testatore goda di ampia libertà nell’assegnazione dei beni. Deve però necessariamente rispettare:

È lecita la divisione del testatore oggettivamente parziale, quando il testatore disponga solo in parte del patrimonio; in questo caso, il secondo comma dell’art. 734 c.c., prevede che sui beni residui, si instaura una comunione ereditaria.

Quando la divisione del testatore è nulla?

La divisione fatta dal testatore è nulla quando egli non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti (art. 735, comma 2, c.c.). Secondo la giurisprudenza, l’azione di nullità è configurabile anche quando l’attribuzione al legittimario o all’erede istituito, riguardi beni non di proprietà del testatore. Oppure si disponga di beni che siano stati successivamente alienati dal medesimo testatore. E’ nulla anche la divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale un legittimario debba essere soddisfatte dagli eredi tra cui è divisa l’eredità. Quando cioè, un erede è tenuto alla corresponsione di somma di denaro non compresa nel relictum. La disposizione è affetta da nullità ex art. 735 c.c, poiché il principio di intangibilità della legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall’asse ereditario (Cass. civ. 3694/2003).

Gli altri casi di divisione del testatore

Come detto, diversa è l’ipotesi, prevista dall’art. 733 c.c., in cui il testatore si limita a dettare le regole per la futura divisione tra gli eredi, e quindi con efficacia obbligatoria per gli eredi stessi (vedi il link). Dalla divisione fatta dal testatore ex art. 734 c.c si differenzia anche la c.d. institutio ex re certa (vedi il link). In quest’ultima ipotesi non si ha una predeterminazione di quote, che invece occorrerà determinare ex post, verificando il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite ed il valore dell’intero asse.

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